Descrizione
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
In Comune di Lucca …
La circolare n. 7170 del 18 novembre specifica che "la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti".
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento è la seguente:
Superficie per abitante
1 abitante - 14 mq
2 abitanti - 28 mq
3 abitanti - 42 mq
4 abitanti - 56 mq
per ogni abitante successivo + 10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona - 9mq
Stanza da letto per 2 persone - 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,7 mt derogabili a 2,55 mt per i comuni montani e a 2,4 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli
Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati, se non finestrati, di impianto di aspirazione meccanica
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario
Approfondimenti
L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:
- sottoscrivere chiedere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 5-bis e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiedere il visto per familiari al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 3)
- ottenere il ricongiungimento familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 29 e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- ottenere la coesione familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 30, com. 1, let. c)
- chiedere l’ingresso e il soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44)
- ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16).
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.