Descrizione
La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
La Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6 prevede che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di:
- attività temporanee
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Anche per le attività edilizie temporanee che non possano rispettare i limiti orari o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è quindi necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.
In Comune di Lucca …
Per i comuni della regione Toscana, la normativa regionale in materia acustica è il Regolamento 08/01/2014, n. 2/R che disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di emissione acustica.
Il totale dei giorni non può essere superiore a:
a) nel caso di manifestazioni all'aperto e organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
- 30 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe V^
- 25 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe IV^
- 20 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in arre di classe III^
b) nell'ambito del limite massimo di giorni sopraindicati, se all'aperto e organizzate da soggetti privati:
- 20 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe V^
- 15 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe IV^
- 10 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe III^
c) se al chiuso, 5 giorni all'anno da chiunque siano organizzate.
I limiti massimi di giorni sopra indicati sono riferiti all'area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
I Comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni in deroga nei seguenti casi:
- Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo.
- Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
- Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle di cui alla lettera b) ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo.
Il Regolamento distingue due tipologie di provvedimenti in deroga:
- la deroga semplificata
- la deroga non semplificata.