Descrizione
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere autorizzati (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 124). La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, in acque superficiali o nel suolo, deve essere presentata dai soggetti privati proprietari di abitazioni o rappresentanti legali che si trovano in aree non servite da pubblica fognatura.
Sono considerati idonei al trattamento soddisfacente delle acque reflue domestiche gli schemi d’impianto che rispettano le indicazioni dell'allegato B del Regolamento comunale per scarichi di acque reflue, approvato con Delibera di Consiglio comunale 27/01/2015, n°1.
Sistemi diversi da quelli riportati nell’allegato “B”, purché conformi a quanto disposto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale (Legge regionale 31/05/2006, n.20 e Regolamento regionale 08/09/2008, n.46), potranno essere proposti per essere valutati, caso per caso, in fase d’istruttoria della pratica di autorizzazione allo scarico.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario presentare l'asseverazione del tecnico abilitato da cui risulti che l’immobile non è in obbligo di allaccio alla fognatura pubblica ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato del Comune di Lucca e del relativo Addendum approvati con DCC n. 6 del 13/02/2024.
Chiunque apra o effettui scarichi di acque reflue domestiche senza l’autorizzazione ai sensi dell'art. 124 Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000,00 € euro a 60.000,00 € euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi a edifici isolati, adibiti a uso abitativo, la sanzione è stabilita nella misura da 600,00 € a 3.000,00 €.